A chi è rivolto:
Rispetto alla separazione e ai divorzi di natura giudiziale, la procedura davanti all'ufficiale di stato civile è rivolta esclusivamente a tutte quelle coppie che:
- non hanno figli minorenni;
- non hanno figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
- non hanno figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- non intendono stipulare accordi di trasferimento patrimoniale (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano passaggi di proprietà dell'abitazione ecc.). È possibile invece introdurre, modificare o eliminare assegni di mantenimento periodici e non una tantum.
Come fare:
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di presentarsi davanti all’ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso il quale è iscritto e/o trascritto l’atto di matrimonio per concludere un accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (nel caso in cui abbiano celebrato a suo tempo un matrimonio religioso), nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati è facoltativa.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi alle seguenti condizioni::
- I coniugi non abbiano figli minori;
- Non ci siano figli maggiorenni incapaci o portatori di un handicap grave ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/1992;
- Non ci siano figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
- Non ci siano patti di trasferimento patrimoniale (devono ad esempio escludersi dichiarazioni relative al trasferimento tra i coniugi di diritti reali su beni mobili o immobili, all’uso della casa coniugale, all’assegno di mantenimento, qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
L’accordo può riguardare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, soltanto nei casi previsti dall’art. 3 della legge 898/1970.
.Cosa serve.
Per usufruire del servizio e' necessario:
.- atto di notorietà compilato.
Cosa si ottiene:
Con la firma del relativo accordo si possono ottenere la separazione, il divorzio o la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo di separazione e divorzio deve essere sempre confermato.
.Tempi e scadenze:
L'accordo è immediatamente efficace nel caso in cui i coniugi intendano modificare le condizioni di separazione o divorzio già fissate.
Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma, dopo un minimo di 30 giorni dalla firma, dell’accordo. Indipendentemente dalla data di conferma gli effetti decorreranno dalla data dell'accordo.
.Quanto costa:
Diritto fisso di Euro 16,00 da versare all’ufficiale di Stato Civile al momento del ricevimento delle dichiarazioni e della redazione dell’atto contenente l’accordo indicando nella causale “SEPARAZIONE/DIVORZIO ANNO ……… cognome coniuge / cognome coniuge” tramite PagoPA del Comune di Torgiano
.Accedi al servizio.
L'accordo è immediatamente efficace nel caso in cui i coniugi intendano modificare le condizioni di separazione o divorzio già fissate.
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