Separazione e Divorzio.

  • Servizio attivo .

Accordi di separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile.


A chi è rivolto:

Rispetto alla separazione e ai divorzi di natura giudiziale, la procedura davanti all'ufficiale di stato civile è rivolta esclusivamente a tutte quelle coppie che:

  • non hanno figli minorenni;
  • non hanno figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
  • non hanno figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
  • non intendono stipulare accordi di trasferimento patrimoniale (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano passaggi di proprietà dell'abitazione ecc.). È possibile invece introdurre, modificare o eliminare assegni di mantenimento periodici e non una tantum.
.

Come fare:

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014,  la possibilità per i coniugi di presentarsi davanti all’ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso il quale è iscritto e/o trascritto l’atto di matrimonio per concludere un accordo di separazione personale,  di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (nel caso in cui abbiano celebrato a suo tempo un matrimonio religioso), nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’assistenza degli  avvocati è facoltativa.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi alle seguenti  condizioni::

  • I coniugi non abbiano figli minori;
  • Non ci siano figli maggiorenni incapaci o portatori di un handicap grave ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/1992;
  • Non ci siano figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
  • Non ci siano patti di trasferimento patrimoniale (devono ad esempio escludersi dichiarazioni relative al trasferimento tra i coniugi di diritti reali su beni mobili o immobili, all’uso della casa coniugale, all’assegno di mantenimento, qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti).

L’accordo può riguardare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, soltanto nei casi previsti dall’art. 3 della legge 898/1970.

.

Cosa serve.

Per usufruire del servizio e' necessario:

.
  • atto di notorietà compilato.

Cosa si ottiene:

Con la firma del relativo accordo si possono ottenere la separazione, il divorzio o la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo di separazione e divorzio deve essere sempre confermato.

.

Tempi e scadenze:

L'accordo è immediatamente efficace nel caso in cui i coniugi intendano modificare le condizioni di separazione o divorzio già fissate.

Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma, dopo un minimo di 30 giorni dalla firma, dell’accordo. Indipendentemente dalla data di conferma gli effetti decorreranno dalla data dell'accordo.

.

Quanto costa:

Diritto fisso di Euro 16,00 da versare all’ufficiale di Stato Civile al momento del ricevimento delle dichiarazioni e della redazione dell’atto contenente l’accordo indicando nella causale “SEPARAZIONE/DIVORZIO ANNO ……… cognome coniuge / cognome coniuge” tramite PagoPA del Comune di Torgiano

.

Accedi al servizio.

L'accordo è immediatamente efficace nel caso in cui i coniugi intendano modificare le condizioni di separazione o divorzio già fissate.

Puoi richiedere maggiori informazioni qui.

Condizioni di servizio:

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio..

Contatti.

Ufficio responsabile:

Punti di contatto

Argomenti

Pagina aggiornata il 15/09/2025

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri