A chi è rivolto:
Comunicazione di cessione di fabbricato:
- l’ospite deve essere cittadino italiano o comunitario
- una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, cede ad altri, a qualunque titolo, anche gratuito, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso per un periodo superiore a 30 giorni
Dichiarazione di ospitalità
- l’ospite è un cittadino extracomunitario o apolide
- Vi è obbligo di comunicazione indipendentemente dalla durata dell'ospitalità o cessione.
- L'obbligo di comunicazione sussiste anche nei casi di semplice ospitalità e/o di coabitazione con il cittadino straniero ospitato e anche nel caso di ospitalità a parenti/affini.
Descrizione:
Quando si cede un immobile ad altre persone, l'ordinamento giuridico impone due distinti obblighi di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza (ove presenti, Questura o Commissariato di PS, ove non presenti al Sindaco del Comune):
Comunicazione di cessione di fabbricato se l’ospite è cittadino italiano o comunitario (art. 12 del D.L. 21.3.1978 n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191)
La comunicazione deve essere effettuata quando una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, cede ad altri, a qualunque titolo, anche gratuito, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso per un periodo superiore a 30 giorni.
L'obbligo spetta a chi ha la disponibilità dell'immobile, in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale).
Attenzione:
A seguito di successivi interventi normativi, la comunicazione di cessione di fabbricato non è più dovuta nei casi di compravendita o locazione di immobili ad uso abitativo regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate (D.lgs 14.3.2011 n. 23) e nei casi di comodato d'uso regolarmente registrato o locazioni abitative effettuate nell'esercizio di attività di impresa arti o professioni (D.L. 20.6.2012 n.79)
Dichiarazione di ospitalità se l’ospite è un cittadino extracomunitario o apolide (art. 7 D.Lgs 25.7.1998 n. 286)
La norma si applica in caso di ospitalità o di cessione di fabbricato a cittadini extracomunitari o apolidi, indipendentemente dalla durata dell'ospitalità o cessione.
L'obbligo di comunicazione sussiste non solo in caso di cessione di un fabbricato a qualsiasi titolo, ma anche nei casi di semplice ospitalità e/o di coabitazione con il cittadino straniero ospitato (viene meno il criterio dell'uso esclusivo, valido invece per la cessione di fabbricato a cittadini italiani e comunitari) e anche nel caso di ospitalità a parenti/affini.
Attenzione:
Nel caso di cessione di fabbricato a cittadini extracomunitari, è obbligatorio effettuare la comunicazione anche se il contratto di cessione dell'immobile viene registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
Come fare:
Per gli immobili che si trovano sul territorio di Vinci, la comunicazione deve essere effettuata al sindaco del Comune (quale Autorità di Pubblica sicurezza), con una delle seguenti modalità:
- consegnata a mano all'Ufficio Protocollo
- inviata per mail
- inviata per Pec
Cosa serve.
I moduli devono essere correttamente compilati in ogni parte ed è necessario indicare in aggiunta anche un recapito telefonico e un indirizzo e-mail.
Al modulo deve essere allegata la seguente documentazione:
.- copia di un documento di identità del cedente.
- copia di un documento di identità del cessionario.
- nel caso il cessionario sia cittadino extracomunitario, copia del documento di soggiorno (o copia della ricevuta di richiesta) e copia del passaporto (pagine con dati anagrafici e visto di ingresso)..
- moduli correttamente compilati;.
- copia di un documento di identità del cedente;.
- copia di un documento di identità del cessionario;.
- nel caso il cessionario sia cittadino extracomunitario, copia del documento di soggiorno (o copia della ricevuta di richiesta) e copia del passaporto (pagine con dati anagrafici e visto di ingresso).
Cosa si ottiene:
Cessione di fabbricato o dichiarazione di ospitalità
.Tempi e scadenze:
Sia la comunicazione di cessione fabbricato che la Dichiarazione di ospitalità devono essere effettuate tassativamente entro 48 ore dalla consegna dell'immobile/inizio dell'ospitalità.
.Accedi al servizio.
In caso di mancata comunicazione di cessione fabbricato e ospitalità, è prevista l'applicazione di sanzioni. Se il cessionario è cittadino italiano o comunitario (art. 12 DL 59/78) e l'immobile è stato ceduto per un tempo superiore a 30 giorni è applicata una sanzione da euro 103,00 ad euro 1.549,00. Se il cessionario è cittadino extracomunitario o apolide (art. 7 D.Lgs 286/98 e ss. Modifiche), è applicata una sanzione da euro 160,00 a euro 1.100,00..
.Puoi richiedere maggiori informazioni qui.