Cessione di fabbricato e dichiarazione di ospitalità.

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Comunicazione di cessione di fabbricato o dichiarazione di ospitalità.


A chi è rivolto:

Comunicazione di cessione di fabbricato:

  • l’ospite deve essere cittadino italiano o comunitario
  • una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, cede ad altri, a qualunque titolo, anche gratuito, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso per un periodo superiore a 30 giorni

Dichiarazione di ospitalità

  • l’ospite è un cittadino extracomunitario o apolide
  • Vi è obbligo di comunicazione indipendentemente dalla durata dell'ospitalità o cessione.
  • L'obbligo di comunicazione sussiste anche nei casi di semplice ospitalità e/o di coabitazione con il cittadino straniero ospitato e anche nel caso di ospitalità a parenti/affini.
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Descrizione:

Quando si cede un immobile ad altre persone, l'ordinamento giuridico impone due distinti obblighi di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza (ove presenti, Questura o Commissariato di PS, ove non presenti al Sindaco del Comune):

Comunicazione di cessione di fabbricato se l’ospite è cittadino italiano o comunitario  (art. 12 del D.L. 21.3.1978 n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191)

La comunicazione deve essere effettuata quando una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, cede ad altri, a qualunque titolo, anche gratuito, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso per un periodo superiore a 30 giorni.

L'obbligo spetta a chi ha la disponibilità dell'immobile, in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale).

Attenzione:
A seguito di successivi interventi normativi, la comunicazione di cessione di fabbricato non è più dovuta nei casi di compravendita o locazione di immobili ad uso abitativo regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate (D.lgs 14.3.2011 n. 23) e nei casi di comodato d'uso regolarmente registrato o locazioni abitative effettuate nell'esercizio di attività di impresa arti o professioni (D.L. 20.6.2012 n.79)

 

Dichiarazione di ospitalità se l’ospite è un cittadino extracomunitario o apolide  (art. 7 D.Lgs 25.7.1998 n. 286)

La norma si applica in caso di ospitalità o di cessione di fabbricato a cittadini extracomunitari o apolidi, indipendentemente dalla durata dell'ospitalità o cessione.

L'obbligo di comunicazione sussiste non solo in caso di cessione di un fabbricato a qualsiasi titolo, ma anche nei casi di semplice ospitalità e/o di coabitazione con il cittadino straniero ospitato (viene meno il criterio dell'uso esclusivo, valido invece per la cessione di fabbricato a cittadini italiani e comunitari) e anche nel caso di ospitalità a parenti/affini.

Attenzione:
Nel caso di cessione di fabbricato a cittadini extracomunitari, è obbligatorio effettuare la comunicazione anche se il contratto di cessione dell'immobile viene registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

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Come fare:

Per gli immobili che si trovano sul territorio di Vinci, la comunicazione deve essere effettuata al sindaco del Comune (quale Autorità di Pubblica sicurezza), con una delle seguenti modalità:

  • consegnata a mano all'Ufficio Protocollo
  • inviata per mail
  • inviata per Pec
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Cosa serve.

I moduli devono essere correttamente compilati in ogni parte ed è necessario indicare in aggiunta anche un recapito telefonico e un indirizzo e-mail.

Al modulo deve essere allegata la seguente documentazione:

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  • copia di un documento di identità del cedente.
  • copia di un documento di identità del cessionario.
  • nel caso il cessionario sia cittadino extracomunitario, copia del documento di soggiorno (o copia della ricevuta di richiesta) e copia del passaporto (pagine con dati anagrafici e visto di ingresso)..
  • moduli correttamente compilati;.
  • copia di un documento di identità del cedente;.
  • copia di un documento di identità del cessionario;.
  • nel caso il cessionario sia cittadino extracomunitario, copia del documento di soggiorno (o copia della ricevuta di richiesta) e copia del passaporto (pagine con dati anagrafici e visto di ingresso).

Cosa si ottiene:

Cessione di fabbricato o dichiarazione di ospitalità

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Tempi e scadenze:

Sia la comunicazione di cessione fabbricato che la Dichiarazione di ospitalità devono essere effettuate tassativamente entro 48 ore dalla consegna dell'immobile/inizio dell'ospitalità.

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Accedi al servizio.

In caso di mancata comunicazione di cessione fabbricato e ospitalità, è prevista l'applicazione di sanzioni. Se il cessionario è cittadino italiano o comunitario (art. 12 DL 59/78) e l'immobile è stato ceduto per un tempo superiore a 30 giorni è applicata una sanzione da euro 103,00 ad euro 1.549,00. Se il cessionario è cittadino extracomunitario o apolide (art. 7 D.Lgs 286/98 e ss. Modifiche), è applicata una sanzione da euro 160,00 a euro 1.100,00..

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Puoi richiedere maggiori informazioni qui.

Condizioni di servizio:

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio..

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Pagina aggiornata il 23/09/2025

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